
La sentenza riguarda i militari andati in pensione con il sistema pensionistico “misto”, in particolare, tutti coloro che alla data del 31/12/1995 avevano una anzianità di servizio “utile” tra i 15 ed i 18 anni.
La portata innovativa della sentenza delle Sezioni Riunite è nella interpretazione data al predetto art. 54, in particolare, laddove individua il coefficiente annuale di rendimento da applicare per la liquidazione del trattamento pensionistico, pari al 2,44% per ogni anno utile.
Di seguito si riporta letteralmente il passo della sentenza che dirime, una volta per tutte, l’annosa questione che ha interessato le diverse Corti territoriali: “La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.
Pertanto, al personale militare in possesso del predetto requisito potrà applicarsi il nuovo coefficiente annuale del 2,44% per il calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico con sistema misto, a sua volta, tale quota è parametrata all’effettivo numero di anni di anzianità utile maturata alla data del 31/12/1995.
Per chi fosse interessato ad una valutazione dei requisiti personali per l’applicazione del coefficiente di cui all’art. 54 può contattare lo studio per una consulenza.
A cura dell’Avv. Alessandra Orazi