
La sentenza Lexitor emessa dalla Corte di Giustizia UE nel settembre del 2019 ha riconosciuto il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (cessione del quinto, delegazione di pagamento, prestiti personali e prestiti al consumo), alla restituzione di una quota dei costi posti a carico di quest’ultimo, corrispondente alla parte di finanziamento non goduto poichè anticipatamente estinto.
La novità introdotta dalla sentenza Lexitor è nell’ampliamento delle voci di costo che sono soggette al rimborso “pro rata“, ed infatti, ad oggi, non solo sono rimborsabili le quote di costi relativi agli interessi ed ai costi assicurativi (c.d. spese recurring) ma, anche, le spese di istruttoria, di intermediazione e di agenzia (c.d. spese up-front) che, in molti casi, rappresentano una parte rilevante dei costi connessi al finanziamento. Pertanto, qualora abbiate estinto anticipatamente un contratto di finanziamento negli ultimi dieci anni, anche in caso di rinegoziazione e/o rinnovo con altro istituto, potete rivolgervi allo studio per una valutazione e quantificazione della somma a voi spettante a titolo di rimborso, in ossequio a quanto previsto dalla sentenza Lexitor.
A cura dell’Avv. Alessandra Orazi