Morso da un cane. Risarcimento danni e responsabilità civile.

Quando posso chiedere il risarcimento danni in caso di aggressione da parte di un cane? Chi ne è responsabile

Oggi ci occuperemo del risarcimento del danno legato alla casistica dei danneggiamenti arrecati a terzi dagli animali domestici.

Se subiamo un’aggressione da parte di un cane, con danno fisico o materiale, come possiamo ottenere il risarcimento del danno?

La Legge è molto chiara e specifica al riguardo:

l’Art. 2052 c.c. “Danno cagionato da animali” stabilisce quanto segue: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni da lui cagionati, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.“

La responsabilità generale è dunque del proprietario, che si immagina ne avrà la custodia per la maggior parte del tempo. Ne risponde anche se non ha cagionato intenzionalmente l’evento, poiché un fatto colposo rimane tale in presenza di negligenza, imperizia e imprudenza.

Ma se il cane esce dal suo controllo, anche solo temporaneamente, cosa succede? Pensiamo ad es. al caso in cui affidiamo il nostro amico a quattro zampe ad un dog sitter.

In questo caso, il parametro dell’espletamento dell’obbligazione assunta dal dog sitter è quello generale della diligenza del “buon padre di famiglia” previsto dall’art. 1176 c.c., che implica una diligenza nell’adempimento dell’obbligazione assunta, in relazione alla natura dell’attività esercitata, tramite l’adozione tutte le cure, cautele ed attività che ogni persona tipo che vive in una determinata società pone in essere per soddisfare normalmente i propri bisogni, e pertanto applica tale comportamento anche verso le obbligazioni che assume nei confronti di altre persone con una diligenza media ponderata.

Una volta assunta l’obbligazione di prendersi cura dell’animale, il dog sitter assume la posizione di garanzia per la quale diviene responsabile di tutto ciò che accada all’animale nel periodo di custodia, con la conseguenza che, in caso di verificazione di eventi dannosi all’animale o a terzi provocati da quest’ultimo, egli sarà tenuto al risarcimento del danno (ad es. costi veterinari per le cure dell’animale, danni a terzi, sanzioni per smarrimento dell’animale o per omessa custodia, costi accalappiamento e custodia da parte di altri soggetti).

Lo stesso sarà inoltre responsabile ai sensi dell’art. 2052 c.c. dei danni che l’animale provochi a terzi o a se stesso. Perciò, il dog sitter sarà tenuto a risarcire i danni a terzi provocati dall’animale durante il periodo in cui lo ha in cura.

In considerazione di quanto sopra esposto, sarà opportuno verificare che il sitter sia titolare di una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell’attività svolta, nonché che abbia le competenze tecniche (oltre che aspetti caratteriali, personali e morali) idonei per lo svolgimento della sua mansione.

Da quanto sopra detto, è evidente che risulta opportuno sottoscrivere una polizza che ci tuteli contro gli eventuali danni causati dal nostro animale a terzi. Altrettanto opportuno è scegliere con attenzione a chi affidarlo per una passeggiata o altro.

A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci

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