Il comune è obbligato alla registrazione anche in caso di partner extracomunitario senza permesso di soggiorno.

L’ormai nota Legge Cirinnà (L. 76/2016), garantisce la possibilità a tutte le coppie, sia etero che non, di registrare in Comune la propria convivenza, al fine di regolare così i rapporti tra gli stessi al pari di una coppia sposata.
Tale possibilità è altresì riconosciuta sia ai cittadini italiani che alla coppia in cui uno dei partner sia extracomunitario. Al riguardo, negli ultimi anni si sono registrate innumerevoli pronunce da parte dei principali Tribunali italiani che hanno sancito anche l’irrilevanza del possesso del permesso di soggiorno da parte del cittadino extra europeo legato da vincolo affettivo con un cittadino italiano.
Normalmente, la legge nazionale prevede che per stare sul suolo italiano e per avere un certificato di residenza sia necessario un permesso di soggiorno, e prevede altresì che per registrare validamente una convivenza debba essere allegato ai documenti il certificato di residenza dei partners. Tuttavia, i Tribunali nazionali, concordemente, hanno versato fiumi di inchiostro con sentenze che hanno sancito il superiore interesse dell’unità familiare, garantito dalla Direttiva 2004/38/CE, attuata in Italia con d.lgs 30/2007, e dall’art. 8 CEDU.
Pertanto, alla luce di suddette norme va interpretata la legislazione di riferimento in materia di soggiorno ed iscrizione anagrafica del partner del cittadino comunitario.
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
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